“La Corte costituzionale giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge del 23 luglio 2008, n.124 per la violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma”
Ciao a tutti, è notizia di ieri la bocciatura della Legge Alfano da parte della Corte Costituzionale. Veementi sono state le reazioni, sia da parte della maggioranza, soprattutto dell’Imperatore Pletorico, sia da parte dell’opposizione.
Analizziamo il comunicato che ha accompagnato la sentenza. La corte ha dichiarato illegittima la legge, perché incompatibile con gli articoli 3 e 138 della Costituzione. Vediamo cosa dicono i due articoli:
- Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;
-Art. 138: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.
Evitando di commentare l’incompatibilità con quest ultimo articolo, troppo tecnico per poterne parlare tra profani, concentriamoci sull’articolo 3. Qui l’incostituzionalità era palese. Tutti gli italiani sanno che (almeno in teoria) “la legge è uguale per tutti”. E’ scritto in tutte le aule di Tribunale. Magari non tutti sanno che sia l’articolo 3 a dirlo, ma tutti sanno che la Costituzione dice che siamo tutti uguali di fronte alla legge. Ed è da qui che parte lo schiaffo. Ma non è Pletorico da Arcore a riceverlo, anche se avrà i suoi bei grattacapi. Tra il 2001 e il 2006 ha governato tranquillamente e fatto i suoi porci comodi pur essendo imputato. Semplicemente non si presentava alle udienze, se non per rilasciare dichiarazioni spontanee. Colui che esce a pezzi da questa sentenza è il Presidente della Repubblica. Il 23 luglio 2008, giorno della firma della Legge Alfano, attraverso una nota ufficiale il Quirinale scrive: “punto di riferimento per la decisione del Capo dello Stato è stata la sentenza n. 24 del 2004 (sul lodo Schifani-Maccanico, ndr) con cui la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 140 del 20 giugno 2003 che prevedeva la sospensione dei processi che investissero le alte cariche dello Stato. [...]. Non essendo intervenute, in sede parlamentare, modifiche all’impianto del provvedimento, salvo una integrazione al comma 5 dell’articolo unico diretta a meglio delimitarne l’ambito di applicazione, il Presidente della Repubblica ha ritenuto, sulla base del medesimo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale, di procedere alla promulgazione della legge”. Ebbene, anche in quel caso la Corte Costituzionale aveva ravvisato una violazione dell’art. 3 della Costituzione. Quindi, non solo il Presidente non si è accorto di una così palese incompatibilità della legge con la Costituzione, ma non ha nemmeno fatto riferimento alla sentenza sul lodo Schifani, come dichiarato nel comunicato. E non basta giustificarsi dicendo che si è costretti a firmare, perché rimandare una legge alle camere in caso di incostituzionalità (e non solo), accompagnata da una nota esplicativa delle motivazioni, è diritto del Presidente della Repubblica sancito dall’art. 74 della Costituzione (“Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione”). E’ vero che anche se la legge venisse ripresentata identica il Presidente è costretto a firmare, ma resterebbe comunque sulla legge il suo giudizio negativo che, in caso di bocciatura da parte della Consulta, lascerebbe intatta la sua reputazione.
In queste ore il Times e Di Pietro chiedono le dimissioni dell’Imperatore Pletorico da Arcore. Ebbene, secondo me non dovrebbe essere lui a dimettersi, ma il Presidente della Repubblica, in quanto ha dimostrato di non essere capace di adempiere ai propri doveri.











