Lo schiaffo, ovvero breve riflessione sulla sentenza della Corte Costituzionale

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“La Corte costituzionale giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge del 23 luglio 2008, n.124 per la violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma”

Ciao a tutti, è notizia di ieri la bocciatura della Legge Alfano da parte della Corte Costituzionale. Veementi sono state le reazioni, sia da parte della maggioranza, soprattutto dell’Imperatore Pletorico, sia da parte dell’opposizione.
Analizziamo il comunicato che ha accompagnato la sentenza. La corte ha dichiarato illegittima la legge, perché incompatibile con gli articoli 3 e 138 della Costituzione. Vediamo cosa dicono i due articoli:
- Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;
-Art. 138: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.
Evitando di commentare l’incompatibilità con quest ultimo articolo, troppo tecnico per poterne parlare tra profani, concentriamoci sull’articolo 3. Qui l’incostituzionalità era palese. Tutti gli italiani sanno che (almeno in teoria) “la legge è uguale per tutti”. E’ scritto in tutte le aule di Tribunale. Magari non tutti sanno che sia l’articolo 3 a dirlo, ma tutti sanno che la Costituzione dice che siamo tutti uguali di fronte alla legge. Ed è da qui che parte lo schiaffo. Ma non è Pletorico da Arcore a riceverlo, anche se avrà i suoi bei grattacapi. Tra il 2001 e il 2006 ha governato tranquillamente e fatto i suoi porci comodi pur essendo imputato. Semplicemente non si presentava alle udienze, se non per rilasciare dichiarazioni spontanee. Colui che esce a pezzi da questa sentenza è il Presidente della Repubblica. Il 23 luglio 2008, giorno della firma della Legge Alfano, attraverso una nota ufficiale il Quirinale scrive: “punto di riferimento per la decisione del Capo dello Stato è stata la sentenza n. 24 del 2004 (sul lodo Schifani-Maccanico, ndr) con cui la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 140 del 20 giugno 2003 che prevedeva la sospensione dei processi che investissero le alte cariche dello Stato. [...]. Non essendo intervenute, in sede parlamentare, modifiche all’impianto del provvedimento, salvo una integrazione al comma 5 dell’articolo unico diretta a meglio delimitarne l’ambito di applicazione, il Presidente della Repubblica ha ritenuto, sulla base del medesimo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale, di procedere alla promulgazione della legge”. Ebbene, anche in quel caso la Corte Costituzionale aveva ravvisato una violazione dell’art. 3 della Costituzione. Quindi, non solo il Presidente non si è accorto di una così palese incompatibilità della legge con la Costituzione, ma non ha nemmeno fatto riferimento alla sentenza sul lodo Schifani, come dichiarato nel comunicato. E non basta giustificarsi dicendo che si è costretti a firmare, perché rimandare una legge alle camere in caso di incostituzionalità (e non solo), accompagnata da una nota esplicativa delle motivazioni, è diritto del Presidente della Repubblica sancito dall’art. 74 della Costituzione (“Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione”). E’ vero che anche se la legge venisse ripresentata identica il Presidente è costretto a firmare, ma resterebbe comunque sulla legge il suo giudizio negativo che, in caso di bocciatura da parte della Consulta, lascerebbe intatta la sua reputazione.

In queste ore il Times e Di Pietro chiedono le dimissioni dell’Imperatore Pletorico da Arcore. Ebbene, secondo me non dovrebbe essere lui a dimettersi, ma il Presidente della Repubblica, in quanto ha dimostrato di non essere capace di adempiere ai propri doveri.

~ di Angelo Sportelli su 8 ottobre 2009.

17 Risposte to “Lo schiaffo, ovvero breve riflessione sulla sentenza della Corte Costituzionale”

  1. se è giusto quanto detto dalla corte, perchè non interviene anche verso i privilegi che hanno i deputati e i senatori che non possono essere incarcerati dai giudici se non prima di avere ottenuto il permesso dalle camere stesse? non mi risulta che per incarcere cittadini che non ricoprono quelle cariche venga chiesto nessun permeso ……………….

    • Penso che sia perche’ ancora nessuno ha sollevato una questione di costituzionalita’ sulla norma, ma dovrei fare una ricerca, perche’ potrebbe anche darsi che la questione sia stata sollevata, ma che la corte l’abbia rigettata. Detto questo, anche io trovo ingiusto che i per fare indegini sui parlamentari serva un’autorizzazione degli stessi. Sarebbe come voler chiedere agli amici di un ladro: “Volete far processare il vostro amico?”.

  2. Condivido che le dimissioni del Presidente della Repubblica sarebbero alquanto opportune…ah se la coerenza fosse la guida di tutti…ma proprio tutti gli attori del parterre politico italiano…da destra a sinistra!!!

    • Se la coerenza fosse la guida dei politici italiani, non avremmo assolutamente politici. So che questa mia affermazione puo’ sembrare qualunquista, ma e’ la pura verita’. Da destra a sinistra. Siamo un’altra volta d’accordo… comincio a preoccuparmi davvero :S

  3. la corte non può intervenire sul privilegio dei deputati e senatori, perchè quel privilegio non è dato da una norma ordinaria, ma è stabilito dall’art.68 della costituzione. Proprio per questo ragionamento la corte ha affermato che è necessaria una norma costituzionale, che si può introdurre nella Carta seguendo la procedura indicata dall’art. 138, per affermare il diritto del capo del governo a non essere inquisito durante il mandato.Il capo dello stato, infine, non è responsabile, e dunque non deve dimettersi, della incostituzionalità di una legge.La promulgazione della legge è atto dovuto del capo dello stato, vedi art.74 della cost.

    • Grazie mille per la precisazione, e’ sempre bene sapere le cose. Per quel che riguarda l’art. 74 pero’ mi trovi completamente in disaccordo. Esso dice: “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata”. Quindi, il Capo dello Stato ha tutto il diritto di mandare indietro una legge, a prescindere dalla sua costituzionalita’, motivando la sua decisione. Se, a maggior ragione, una legge dovesse essere palesemente incostituzionale, come lo era la Legge Alfano, il Presidente ha il Dovere morale (oltre che il diritto) di rinviarla al Parlamento. Solo dopo il secondo esame il Presidente deve firmare per forza, ma intanto ha dato un indirizzo al Parlamento. O il ruolo del Presidente deve per forza essere quello di “soprammobile di lusso”?

  4. il nostro capo dello stato non è presidente di una repubblica presidenziale, per cui può rinviare una legge se questa non gli piace, non ha il potere di veto. Per rinviarla ci devono essere motivi macroscopici dal punto di vista costituzionale, anche se l’art. 74 sulla questione non è chiaro. La legge alfano secondo il capo dello stato non ne aveva, si ricordi che anche ciampi promulgò la legge schifani, molto simile alla alfano.Il capo dello stato, con una maggioranza compatta come quella del centrodestra, non da alcun indirizzo. Ricordo che ciampi nel 2003 rinviò la legge gasparri e il parlamento la approvò tale e quale.Concludo dicendo che non il capo dello stato deve fare opposizione al governo, ma coloro che gli italiani hanno investito di questa funzione.

    • Ma infatti nessuno parla di veti o di un Presidente che faccia opposizione. Il Presidente della Repubblica deve fare il suo dovere di garante e rappresentante dello stato. Non chiedo che il Presidente della Repubblica faccia quello che purtroppo il PD non sta facendo, ma gli chiedo almeno di stare attento a quello che firma. E ripeto, non importa se rimandano indietro le leggi cosi’ come erano all’inizio. L’importante e’ che lui dia un segnale al Parlamento, che cerchi di far capire loro dove una legge puo’ essere, sempre che possa esserlo, migliorata. Come fece Ciampi con la Gasparri. L’hanno ripresentata uguale? Pazienza, intanto Ciampi ha rimandato indietro una legge che per lui (e cito) “non garantisce il pluralismo”. Non solo, ma quando firmo’ la Legge Schifani (ex Lodo Maccanico) dichiaro’ che “decisioni, valutazioni e giudizio di rispondenza delle leggi alla Costituzione competono alla Corte costituzionale”. Anche lui non ne usci’ bene dalla bocciatura da parte della Consulta, ma almeno aveva gia’ rimandato a loro (come previsto dalla Costituzione, art. 134) ogni decisione sulla costituzionalita’. Napolitano invece ha addrittura, ripeto, detto attraverso una comunicazione del Quirinale: “punto di riferimento per la decisione del Capo dello Stato è stata la sentenza n. 24 del 2004 con cui la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 140 del 20 giugno 2003 che prevedeva la sospensione dei processi che investissero le alte cariche dello Stato. [...]. Non essendo intervenute, in sede parlamentare, modifiche all’impianto del provvedimento, salvo una integrazione al comma 5 dell’articolo unico diretta a meglio delimitarne l’ambito di applicazione, il Presidente della Repubblica ha ritenuto, sulla base del medesimo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale, di procedere alla promulgazione della legge”, quando anche allora la Corte ritenne la legge incompatibile con l’art. 3.

  5. Napolitano avrebbe potuto rimandare indietro il lodo Alfano la prima volta che fu approvato dal parlamento con la semplice nota di incostituzionalita’ data dall’ Art. 3 della costituzione. Quel gesto avrebbe significato due cose importanti. La prima, che era in completo disaccordo con la legge approvata dal parlamento per semplice incostituzionalita’ rispetto alla Carta Costituzionale. Secondo, anche se era in seguito costretto a firmarla, la legge doveva essere ridiscussa in parlamento e al Senato, e questo avrebbe richiesto tempo. Tempo necessario affinche Silvio Berlusconi fosse condannato in primo grado al processo Mills. Il capo dello Stato in questo caso ci sarebbe uscito da signore anche dopo la bocciatura del lodo da parte della consulta. Invece, secondo il mio parere ha dimostrato una elevata superficialita’ di giudizio e sopratutto in questo modo ha conferito l’unico potere che al parlamento mancava, ovvero quello legislativo.

  6. Nota di correzione, il parlamento ha potere legislativo, ma di per se firmando tutte le leggi fa si che il parlamento abbia molto piu potere, anzi (come sta accadendo ora) il primo ministro abbia il totale potere legislativo, sminuendo il ruolo del parlamento.

  7. ricordo che la sentenza contro mills è stata emanata il 17-18 febbraio di quest’anno. Se il presidente avesse rinviato la legge alfano, approvata se non vado errato nel giugno del 2009, la stessa sarebbe stata approvata al massimo dopo un mese, non si scordi che il governo può porre la fiducia. Perciò berlusconi non sarebbe potuto essere condannato, dal momento che il processo sarebbe stato sospeso, a settembre o a ottobre, cinque-quattro mesi prima della condanna.Gli unici, perciò, che possono affossare una legge sono la corte con sentenza e il popolo con referendum. Non ci sono nella nostra costituzione altri strumenti. Sono questi che bisogna tutelare difendendo la carta. Con le dimissioni, infine, di napolitano sul colle non ci sarebbe un potere super partes, ma uno schiacciato sul potere dell’esecutivo, che non porterebbe nulla di buono.Perciò le critiche al capo dello stato vanno bene, purchè questo non si trasformi in un comportamento tafaziano.

    • Che differenza ci sarebbe tra un Presidente della Repubblica espressione dell’attuale maggioranza e l’attuale? L’area d’appartenenza. Al netto di questa non ci sarebbe nessuna differenza. Napolitano, ad oggi, non ha rispedito indietro nessuna delle leggi approvate dal Parlamento, dal lodo Alfano, allo scudo fiscale, al reato di clandestinita’. E in questi casi non avrebbe “fatto opposizione”, ma difeso il Paese (anche solo temporaneamente) da leggi che si addicono piu’ ad una Repubblica delle Banane del Centro-America o ad una dittatura Sudamericana che ad una Democrazia europea.
      Forse un’altra differenza starebbe nel fatto che un Presidente espressione di questa maggioranza scenderebbe dal Colle tutte le mattine per portare la colazione a letto all’Imperatore, ma nei fatti la forma resterebbe la stessa. Nessuna “sindrome di tafazzi” quindi.
      Comunque il discorso da parte mia resta puramente teorico, primo perche’ penso che a pochi, soprattutto al Capo dello Stato, interessi l’opinione del sottoscritto, secondo la mia e’ appunto un’opinione e terzo perche’ la storia politica italiana insegna che difficilmente un politico si dimette dalla propria carica o esce dalla scena politica per le scelte sbagliate e/o per episodi che possano ledere la sua credibilita’ politica.

  8. correzione:approvata la legge alfano nel giugno 2008

  9. Come già richiamato da altri, nella Costituzione, peraltro piuttosto vaga al riguardo, non c’è scritto che il Presidente della Repubblica deve verificare se le leggi sono costituzionalmente adeguate.

    Il perchè, come ho anche scritto in maniera ironica da me ( http://tinyurl.com/ylruaye ), è abbastanza evidente: immaginiamo, sperando che non capiti mai, un Berlusconi alla Presidenza della Repubblica. Io me lo vedo già lì a rimandare indietro tutte le leggi che lo riguardano (o che in qualche modo toccano i suoi interessi) perchè “secondo lui” non rispettano la Costituzione.

    Pochi sanno che Napolitano, prima fare la firma incriminata, aveva appena bloccato il celebre emendamento “Blocca processi”, ma un Presidente della Repubblica non può supperire alla minchionaggine del popolo italiano rimandando ad oltranza le leggi approvate da un Parlamento regolarmente eletto, che è il solo a detenere il potere legislativo!

    Beninteso, Napolitano non è un Presidente “brillante”, ma il suo compito non è fare da argine a tutte le porcate del governo (spetterebbe all’opposizione, semmai, ma è bene stendere un velo pietoso sull’argomento), ma svolgere una figura da mediatore, per quanto può. Consideriamo inoltre che proviene dalle file del PCI, e questo lo rende più di altri bersaglio da parte del fuoco incrociato dell’impero mediatico di Silvio (al suono di “I comunisti non cambiano mai”).

    Se poi tutto questo can can nasconde, sotto sotto, anche una certa attrazione per l’uomo forte, duro, puro e senza compromessi di mussoliniana memoria… beh, siamo veramente messi male!

    • Infatti, come ho gia’ detto prima, il sottoscritto (altri si’) non chiede a Napolitano di contrastare Berlusconi, come dovrebbe fare (e non fa) l’opposizione, bensi’ di fare il proprio dovere, ovvero leggere quello che il Parlamento gli manda e chiedersi: “la legge e’ buona?”. Se si firmare, se no rimandare alle camere la legge con allegata motivazione. Punto. Lui non solo ha firmato una legge che non andava bene moralmente (si ricordi che con quella legge una delle quattro cariche avrebbe potuto, per assurdo e sottolieno per assurdo, uccidere un proprio oppositore politico senza essere processato), ma era palesemente incompatibile con l’articolo 3. E ripeto, Il Presidente della Repubblica ha dichiarato che la Legge recepiva totalmente la sentenza sulla Legge Schifani, quando in realta’ anche in quella sentenza si diceva che era incompatibile con l’articolo 3. Non chiedo un novello Mussolini, quello c’e’ gia’, chiedo solo che sul Quirinale non sieda un novello Vittorio Emanuele III.

  10. la consulta, nelle motivazioni della sentenza contro il lodo alfano, dice che la legge in oggetto era diversa in alcuni punti significativi rispetto alla schifani e che, non essendo una mera riproposizione di quella cancellata nel 2004 dalla stessa corte, non poteva non essere firmata dal capo dello stato, nonostante non gli garbasse. Piu’ chiaro di così.

  11. In un fanta futuro potrebbe finire così?

    http://piccolevitalita.blogspot.com/2010/02/racconto-fantapolitico-consensi-bulgari.html

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